Cassazione civile Sez. III sentenza n. 213 del 14 gennaio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La consegna della cosa al gestore d'un albergo o di esercizi ad esso equiparati - ovvero ai suoi dipendenti - č qualificabile come consegna in custodia, al fine della responsabilitā illimitata verso il cliente per sottrazione o deterioramento, secondo la disciplina degli artt. 1783 e ss. c.c. (nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dall'art. 3 della L. 3 giugno 1978, n. 316) qualora avvenga in un contesto e con modalitā che ne dimostrino inequivocabilmente la finalitā di custodia, mentre restano, a tal fine, irrilevanti sia la mancata estrinsecazione di tale finalitā in un'espressa dichiarazione negoziale sia la mancata consegna delle chiavi. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la C.S. ha confermato la decisione della corte di merito, la quale aveva affermato la responsabilitā illimitata del gestore d'un campeggio per il collocamento in esso d'una roulotte, ritenendo che nel caso concreto la finalitā di custodia nonché l'avvenuta consegna era obiettivamente dimostrata dalle modalitā di conferimento del veicolo e dalla struttura, ubicazione e modalitā di esercizio del campeggio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.