(massima n. 3)
In tema di associazioni terroristiche, alla stregua della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, siglata a New York 1'8 dicembre 1999, ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atti terroristici verso uno Stato estero le condotte violente che, pur nel contesto di conflitti armati, siano rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al diritto internazionale, devono ritenersi illegittimamente occupati.