Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32712 del 11 luglio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

La nozione di Stato estero evocata dall'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen. si attaglia anche all'ipotesi in cui le condotte finalizzate a intimidire la popolazione civile sono realizzate in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che la finalitā di terrorismo rileva in quanto diretta a colpire lo Stato estero a prescindere dall'ambito territoriale in cui la condotta viene realizzata).

(massima n. 2)

In tema di associazioni con finalitā di terrorismo internazionale, l'inserimento di una organizzazione nella c.d. "black list" stilata dagli organismi sovranazionali non č sufficiente a qualificarne la natura terroristica, bensė rappresenta un elemento indiziario da valutare in concreto, unitamente alle altre emergenze istruttorie. (Fattispecie cautelare relativa al Gruppo Brigate Martiri di Al Aqsa, risultato intento, dalle comunicazioni intercettate, alla pianificazione di un attentato contro obiettivi civili).

(massima n. 3)

In tema di associazioni terroristiche, alla stregua della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, siglata a New York 1'8 dicembre 1999, ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atti terroristici verso uno Stato estero le condotte violente che, pur nel contesto di conflitti armati, siano rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al diritto internazionale, devono ritenersi illegittimamente occupati.

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