Cassazione civile Sez. III sentenza n. 690 del 29 gennaio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli obblighi inerenti alla custodia e la conseguente responsabilità ex recepto a carico dell'albergatore scaturiscono dalla conclusione del contratto d'albergo, alla quale le parti possono addivenire anche per lacia concludentia, quali, salva la prova contraria, la richiesta di custodia di cose e la loro traditio nelle mani e nella disponibilità dell'albergatore, indipendentemente dall'assegnazione di una camera al cliente, che può avvenire anche successivamente. 

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