(massima n. 1)
In tema di confisca di bene stabilmente asservito agli interessi dell'associazione mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., deve essere esclusa la buona fede del terzo proprietario qualora si accertino la piena conoscibilitą del fatto illecito relativo all'appropriazione e all'uso del bene da parte del sodalizio, ed il volontario mancato esercizio da parte del terzo delle prerogative del diritto di proprietą. (Fattispecie relativa ad immobile destinato a base operativa e "fortezza" dell'associazione mafiosa).