(massima n. 1)
In tema di misure di sicurezza, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull'impugnazione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, può sostituire d'ufficio l'originaria misura, laddove ritenuta eccessivamente gravosa, con quella della libertà vigilata, operando una valutazione "in bonam partem" della pericolosità sociale del soggetto, in ossequio ai canoni di adeguatezza e di proporzionalità delle misure di sicurezza personale.