(massima n. 1)
L'azione esperibile, ex art. 1398 c.c., dal contraente che abbia confidato senza colpa nell'efficacia del contratto, contro il rappresentante senza poteri della controparte, al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese erogate, dispendio di attivitā, perdita di altri affari, ecc.), non coincide con quella eventualmente proponibile dal medesimo, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator o altri abbiano acquisito senza titolo, in forza del negozio inefficace; ne deriva che l'esperimento di una di tali azioni non č di ostacolo alla proposizione dell'altra.