(massima n. 1)
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicché ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi.