(massima n. 1)
Il giudice di appello, il quale - in seguito ad appello del pubblico ministero - intenda riformare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. per assenza dei relativi presupposti, č tenuto, senza alcuna discrezionalitā valutativa, ad assumere le prove giā richieste e non espletate in primo grado. (Vedi: Sez. 3, n. 9726 del 1993, Rv. 196281-01).