(massima n. 1)
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter, cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilitą a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, cosģ da consentire al giudice di verificarne la congruitą. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).