(massima n. 1)
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruitā della condotta intervenuta prima dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 162-ter, comma primo, cod. pen., non č condizionata dalla opposizione delle parti e della persona offesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in questa ipotesi, non si applica la sequenza procedurale prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.).