(massima n. 1)
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la congruitā della somma versata o offerta dalle forme di cui all'art. 1208 cod. civ. č valutata dal giudice, nel contraddittorio delle parti, ove tra le stesse non vi sia accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilitā dell'imputato alla riparazione a prescindere dall'accordo tra le parti