(massima n. 1)
La sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. ha natura esclusivamente processuale, per essere il suo contenuto limitato alla presa d'atto della mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, sicché non rientra tra i poteri del giudice la modifica o la riqualificazione dell'imputazione, riservata al pubblico ministero e subordinata alla valida instaurazione del contraddittorio nelle forme previste dal codice di rito. (