(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte, poste in essere in precedenza. Ove, dunque, sia ritenuta non operativa l'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.l cod. pen. ed il termine di 12 anni e 6 mesi sia spirato, se non sussistono cause evidenti di proscioglimento il reato deve dichiararsi estinto per prescrizione.