(massima n. 1)
Il delitto di esercizio abusivo di attivitą finanziaria, di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di pił condotte omogenee che danno vita a uno stesso illecito, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualitą, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.