Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 12778 del 27 febbraio 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Roma, 04/06/2019)

(massima n. 2)

Le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullitą a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Roma, 04/06/2019)

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