(massima n. 1)
La sopravvenuta estinzione del reato per remissione della querela preclude, nel giudizio per cassazione, il rilievo dell'incompetenza per materia in favore del giudice di pace a norma dell'art. 48, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, risultando il rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio di immediata applicabilitą della causa estintiva, anche qualora la sentenza abbia deciso in ordine alle statuizioni civili, che vanno revocate.