(massima n. 1)
Non integra remissione tacita della querela l'accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e la sottoscrizione di un atto di quietanza da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontą di persistere nell'istanza punitiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la dichiarazione della persona offesa di non avere "nulla a che pretendere per l'illecito commesso ai suoi danni" non era idonea ad esprimere una inequivoca manifestazione di volontą di rinunzia alla pretesa punitiva in sede penale).