Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27466 del 8 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impegno, assunto in sede civile, da parte del querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.

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