Cassazione penaleSez. Vsentenza n. 27466del 8 aprile 2024
(1 massima)
(massima n. 1)
L'impegno, assunto in sede civile, da parte del querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.