(massima n. 1)
Il procuratore speciale, nominato per la proposizione della querela, per la sua remissione o per l'accettazione della remissione, ha facoltą di sub-delegare un terzo per l'incombente, se tale facoltą č prevista dalla procura speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali atti, per quanto non previsti dal codice di rito e nei limiti di compatibilitą con la natura e con gli scopi loro riconosciuti dalla legge, sono disciplinati dagli ordinari principi civilistici, in virtł dei quali č pacifica la possibilitą di espressa attribuzione della facoltą di subdelega al procuratore speciale).