(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento del beneficio della particolare tenuitą del fatto occorre una positiva valutazione tanto delle modalitą della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalitą dell'azione secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 1, c.p.) e nella sua componente soggettiva, avuto riguardo all'intensitą del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3, c.p.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entitą del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2, c.p.