(massima n. 1)
La condotta susseguente al reato, come l'adempimento del debito tributario, non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che non lo era al momento del fatto. Tale condotta deve essere valutata nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.