(massima n. 1)
La determinazione della durata della sospensione della patente di guida, disposta dal giudice penale, deve essere effettuata in base ai criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, e non secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; pertanto, le motivazioni relative alla commisurazione della pena e quelle relative alla sanzione amministrativa accessoria devono rimanere autonome e non possono essere raffrontate per valutare eventuali incoerenze o contraddittorietą del provvedimento.