(massima n. 1)
In presenza di reato continuato, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la gravità dei singoli reati unificati 'quoad poenam' e indicare l'entità e le ragioni degli aumenti di pena, avendo riguardo alle circostanze aggravanti o attenuanti. Il mancato adeguamento dell'aumento di pena per i reati satellite, nonostante la riduzione della gravità del reato base attraverso il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, comporta violazione di legge e può determinare l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.