Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23122 del 11 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In presenza di reato continuato, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la gravità dei singoli reati unificati 'quoad poenam' e indicare l'entità e le ragioni degli aumenti di pena, avendo riguardo alle circostanze aggravanti o attenuanti. Il mancato adeguamento dell'aumento di pena per i reati satellite, nonostante la riduzione della gravità del reato base attraverso il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, comporta violazione di legge e può determinare l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

(massima n. 2)

In tema di reato continuato, viola il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la conferma della pena inflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione, nel caso in cui, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche rispetto all'aggravante di un reato satellite, attesa la riconosciuta minore gravità di quest'ultimo.

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