(massima n. 1)
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalitą del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dą conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama la gravitą del reato o la capacitą a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.