(massima n. 1)
Le pene accessorie previste dall'art. 216 L. Fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ove le pene accessorie siano irrogate in base a criterio successivamente dichiarato illegittimo, tale sarą anche il provvedimento impugnato ma limitatamente al punto delle pene accessorie, ex art. 216, ultimo comma, L. Fall.