(massima n. 1)
Nei rapporti fra decreto penale di condanna e sentenza conclusiva del giudizio conseguente ad opposizione, il giudice può, con tutta evidenza, infliggere all'imputato, con la sentenza di condanna, una pena più grave di quella fissata nel decreto e revocare benefici (art. 464, comma 4, cod. proc. pen.), ma nel farlo deve dimostrare, con accurata motivazione e senza il ricorso a clausole di stile, di aver tenuto conto dei criteri direttivi indicati nell'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, dovendosi evitare che la reformatio in pejus divenga una sanzione atipica per l'esercizio di un diritto del condannato, e pertanto non può fondare la propria decisione sulla sola gravità del reato.