(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione delia misura di sicurezza dell'espulsione, prevista dall'art. 86 D.P.R. n. 309 del 1990, č sempre necessario un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare, anche quando gli altri componenti del nucleo familiare non abbiano cittadinanza italiana. A fondamento di questa conclusione si pongono principi costituzionali, in particolare quelli di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., principi sovranazionali, in particolare l'art. 8 CEDU, e puntuali previsioni di legge ordinaria, in particolare, l'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286 del 1998, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito dalla legge n. 173 del 2020.