(massima n. 1)
L'esercizio del potere di dosimetria della pena č discrezionale. Il giudice di merito ha il dovere di dare conto del corretto esercizio di tale potere, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione.