(massima n. 1)
La speciale causa di non punibilitą prevista dall'art. 131-bis cod. pen č configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuitą dell'offesa e la non abitualitą del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalitą della condotta e dell'esiguitą del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuitą dell'offesa -, la verifica della non abitualitą del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso pił reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuitą, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.