(massima n. 1)
La sospensione del processo per l'acquisizione di informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva, oltre che sulla scelta di quella sostitutiva pių adeguata al caso, di cui al comma secondo dell'art. 545-bis cod. proc. pen., dipende da una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non č sindacabile nel giudizio di legittimitā, come in generale previsto per la valutazione dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. Pertanto, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui č richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non č tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.