(massima n. 1)
In materia di pene sostitutive, deve ritenersi illegittima la statuizione del giudice dell'esecuzione, in ordine alla gravitą oggettiva e soggettiva dei reati commessi, che sia in stridente contrasto con quella del giudice di cognizione, il quale abbia accolto la proposta di concordato sulla pena, riducendola (senza tenere conto della diminuente per il rito) ad una misura assai prossima al minimo edittale, con implicita opposta valutazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.