(massima n. 1)
L'applicazione di una pena sostitutiva non costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, essendo il giudice investito di un potere discrezionale al riguardo, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non č sindacabile nel giudizio di legittimitā, cosė come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena.