(massima n. 1)
La sostituzione delle pene detentive brevi č rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalitā del fatto per il quale č intervenuta condanna e la personalitā del condannato. Tali principi sono trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.