(massima n. 1)
In tema di pene accessorie, la durata della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 5, cod. pen, dev'essere determinata, in concreto, dal giudice, con motivazione che indichi, tra i criteri enumerati dall'art. 133 cod. pen., quelli posti a fondamento del giudizio di gravitą delle condotte e di negativa personalitą dell'agente.