(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati indicati nell'art. 86 del D.P.R. n. 309 del 1990, occorre che il giudice della cognizione effettui non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolositą sociale del condannato, in conformitą all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare.