(massima n. 1)
La sostituzione delle pene detentive brevi č rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalitā del fatto per il quale č intervenuta condanna e la personalitā del condannato.