(massima n. 1)
Il riferimento ad una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati si attaglia all'istituto della sospensione condizionale della pena e non a quello della recidiva. Nel primo caso il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, valutando, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., se il colpevole si asterrą dal commettere ulteriori reati. Nel caso della recidiva la valutazione riguarda gli aspetti della personalitą dell'imputato suscettibili di rivelare un'accresciuta pericolositą sociale e deve effettuarsi avendo riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualitą e al grado di offensivitą dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitą esistente tra loro, all'eventuale occasionalitą della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalitą del reo e del grado di colpevolezza, al di lą del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.