(massima n. 1)
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare le diminuzioni derivanti dalla ritenuta ricorrenza di circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. Nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice, ma solo che dia conto dell'impiego dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., essendo invece necessaria una specifica spiegazione soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Se deve ritenersi consentito al giudice di merito l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione, è però necessario che venga data adeguata motivazione e salvo che la diminuzione sia comunque prossima al massimo consentito.