(massima n. 1)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a formulare un giudizio prognostico sull'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati basato sui parametri di cui all'art. 133 c.p., indipendentemente dall'idoneità del programma di trattamento proposto. L'inidoneità del programma non può di per sé costituire motivo per escludere la sospensione della prova se il giudizio sulla futura astensione dalla commissione di reati è favorevole.