(massima n. 1)
Il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non č tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entitā, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 c.p., deponendo una determinazione di tale tipo per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione sul trattamento sanzionatorio.