Cassazione penale Sez. II sentenza n. 51322 del 24 ottobre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non č tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entitā, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 c.p., deponendo una determinazione di tale tipo per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione sul trattamento sanzionatorio.

(massima n. 2)

L'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorchč la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata, come nel caso di specie, una pena al di sotto della media ed un aumento minimale a titolo di continuazione, č sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.

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