(massima n. 1)
La graduazione della pena per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalitā del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudizio di cassazione, č inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruitā della pena se la determinazione non risulti frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.