(massima n. 1)
È inapplicabile l'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. nel testo modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riguardo alla valutazione della condotta susseguente al reato ove alla data della pronuncia di appello la novella non era ancora entrata in vigore, ai sensi dell'art. 6, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.