Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3912 del 6 dicembre 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 1774 c.c., in mancanza di una diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e a proprie spese, il depositante. Tuttavia il depositario può essere ritenuto inadempiente ai suoi obblighi se, con il proprio comportamento, impedisca o ritardi il ritiro della cosa da parte del depositante.

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