(massima n. 1)
Il giudizio finale di particolare tenuitā dell'offesa richiede necessariamente un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cod. pen. sono in realtā cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuitā dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilitā ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilitā in questione č preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.