(massima n. 1)
In tema di archiviazione, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto, disponga l'archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non č viziata da nullitā purché nel provvedimento di fissazione dell'udienza camerale abbia espressamente informato le parti della necessitā di valutare la possibilitā di archiviazione per particolare tenuitā del fatto.