(massima n. 1)
La causa di esclusione della punibilitā per la particolare tenuitā del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., č applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare solo a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalitā; in caso contrario, se l'inadempimento si č protratto nel tempo con reiterate omissioni, la causa di non punibilitā non potrā trovare applicazione.