(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei reati di frode fiscale, la condotta susseguente di pagamento del debito tributario non costituisce di per sé elemento idoneo a escludere la punibilità per tenuità del fatto quando il reato in contestazione è volto a ostacolare il controllo fiscale mediante l'occultamento di documentazione. Pertanto, la positiva condotta riparatoria dell'imputato non può essere considerata sufficiente a ridurre la gravità del reato se non affronta il pregiudizio specifico all'attività di accertamento.