Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33284 del 9 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei reati di frode fiscale, la condotta susseguente di pagamento del debito tributario non costituisce di per sé elemento idoneo a escludere la punibilità per tenuità del fatto quando il reato in contestazione è volto a ostacolare il controllo fiscale mediante l'occultamento di documentazione. Pertanto, la positiva condotta riparatoria dell'imputato non può essere considerata sufficiente a ridurre la gravità del reato se non affronta il pregiudizio specifico all'attività di accertamento.

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