(massima n. 1)
In caso di immissione di rifiuti liquidi in un corso d'acqua, va esclusa la particolare tenuità del fatto in considerazione dell'entità del danno e del pericolo - con riferimento all'elevata estensione della zona oggetto degli sversamenti, alla consistenza e alla durata nel tempo degli stessi - oltre che della negligenza riscontrata a carico del contravventore; inoltre, i comportamenti successivi dell'agente, anche quando diretti alla riparazione del danno, all'eliminazione delle sue conseguenze o, comunque, al ristoro dei danneggiati, non possono di per sé rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto.