Cassazione penale Sez. III sentenza n. 34232 del 30 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di immissione di rifiuti liquidi in un corso d'acqua, va esclusa la particolare tenuitą del fatto in considerazione dell'entitą del danno e del pericolo - con riferimento all'elevata estensione della zona oggetto degli sversamenti, alla consistenza e alla durata nel tempo degli stessi - oltre che della negligenza riscontrata a carico del contravventore; inoltre, i comportamenti successivi dell'agente, anche quando diretti alla riparazione del danno, all'eliminazione delle sue conseguenze o, comunque, al ristoro dei danneggiati, non possono di per sé rendere di particolare tenuitą un'offesa che tale non era al momento del fatto.

(massima n. 2)

Non č causa di nullitą della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attivitą di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, Tribunale Ancona, 17/07/2023)

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