(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non può essere valorizzata la condotta susseguente al reato, volta al ripristino dello status quo ante, che sia frutto di un comportamento necessitato, perché conseguente all'adempimento di prescrizioni imposte dall'organo accertatore, e non invece espressione di resipiscenza e di spontanea volontà di rimediare alla propria originaria condotta illecita.