(massima n. 1)
La frustrazione del desiderio di effettuare una specifica vacanza, sommata al danno prettamente economico, può configurare gravità del fatto utile a determinare l'esclusione della configurabilità della scriminante di cui all'art. 131 bis c.p. (fattispecie in cui la persona offesa era stata indotta all'esborso di quasi tremila Euro per una crociera mai effettuata, così integrando il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 c.p., per condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo).